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MessaggioTitolo: LE ASSOCIAZIONI   LE ASSOCIAZIONI EmptyMar Nov 08, 2011 8:10 am

L'associazione è un ente senza finalità di lucro costituito da un insieme di persone fisiche o giuridiche (gli associati) legate dal perseguimento di uno scopo comune.

Nell'ordinamento giuridico italiano, l'associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. L'associazione ha base personale, ed è costituita da almeno due persone che perseguano uno scopo comune legittimo, non essendo il patrimonio un elemento essenziale.

  • elemento soggettivo, costituito da una collettività di persone fisiche che si uniscono in maniera più o meno duratura per il raggiungimento di un determinato fine. Viene in rilievo il rapporto giuridico che stringe i vari individui tra loro e l'interesse comune che li spinge ad unirsi. Poiché l'art. 18 Cost. riferisce il diritto di associarsi soltanto ai «cittadini», una parte assolutamente minoritaria e risalente della dottrina ha ritenuto che la norma contenesse una limitazione, ravvisando l'inconfigurabilità delle cd. «associazioni di associazioni» (numerosi esempi sono da ricercarsi in campo sindacale) e l'impossibilità di associarsi per gli stranieri e per gli apolidi. La dottrina prevalente e la giurisprudenza ritengono, in virtù del principio di uguaglianza, che le associazioni di associazioni (cd. associazioni di secondo grado) siano ammissibili e siano tutelate dall'art. 18 al pari di qualsiasi collettività formata da persone fisiche, e ciò anche al di fuori del campo sindacale, e che siano fuori dalla tutela costituzionale solo le associazioni straniere composte esclusivamente o prevalentemente da stranieri (mentre sarebbe possibile per lo straniero aderire ad associazioni nazionali).

  • elemento teleologico, dato dall'esistenza dello scopo comune (non lucrativo, cooperativo od altro per cui è prevista dalla legge una forma diversa) cui tendono le attività di tutti i partecipanti. È questo l'elemento fondamentale dell'associazione, costituendo la ragione essenziale del suo sorgere, il legame che unisce le varie attività dei singoli, e la causa dell'estinzione (nel momento del suo raggiungimento) della associazione.

  • elemento oggettivo, dato dal contributo (in natura, in denaro, in prestazione lavorativa, ecc.) che ciascun individuo apporta per il raggiungimento dello scopo comune. Un patrimonio è necessario solo per l'associazone riconosciuta.

  • elemento materiale, rappresentato dall'organizzazione (fissata dagli accordi degli associati), cioè dalla nomina di organi rappresentativi e dalla divisione dei compiti tra i soggetti associati.

  • elemento volontaristico, dato dalla libertà di costituire un'associazione e di aderirvi, e dalla libertà di agire nell'àmbito dell'ordinamento per il raggiungimento dei propri scopi.


Il Codice civile del 1942 parla delle associazioni riconosciute e delle fondazioni, dettando un'unica norma espressa: l'art. 14 cod. civ. che impone la formalità solenne dell'atto pubblico (ad es. registrata tramite notaio o pubblico ufficiale) per entrambe le figure, poiché senza l'atto pubblico l'ente non può chiedere il riconoscimento (v. infra).
Nessuna forma è invece prevista per l'atto costitutivo di una associazione non riconosciuta. L'atto costitutivo dell'associazione è un atto negoziale, o meglio un contratto di natura associativa, che nasce dalla volontà di più soggetti virtualmente in conflitto tra loro, e le cui prestazioni sono dirette al conseguimento di uno scopo comune (trattasi comunque di prestazioni corrispettive).
Non è esclusa la formazione progressiva del contratto associativo, che si ha quando alcuni soggetti promotori preparano il programma della futura associazione, al quale aderiscono altri interessati (anche con scrittura privata). Dopo la deliberazione dello statuto da parte dell'assemblea, si redige l'atto costitutivo in forma solenne (se l'associazione intende chiedere il riconoscimento).

Ogni associazione è regolata da uno statuto, che contiene le regole relative alla vita ed al funzionamento dell'ente (art. 16 c.c.): vi sono gli elementi essenziali (denominazione, scopo, patrimonio, sede, diritti ed obblighi dei soci e criteri di erogazione delle rendite) e gli elementi facoltativi (norme relative all'estinzione dell'ente, alla sua trasformazione, alla devoluzione del patrimonio, ecc.).

Le associazioni sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta.
Autonomia patrimoniale perfetta significa che il patrimonio dei componenti è separato da quello dell'ente. Inoltre i creditori dei soci non possono aggredire il patrimonio dell'ente. L'autonomia patrimoniale perfetta esiste per le persone giuridiche, associazioni riconosciute e società di capitali.
Ciò vuol dire che l'associazione ha un suo patrimonio che deve essere rendicontato e che non dipende dal patrimonio personale di chi la crea. Per dare voce al patrimonio in modo che si possano effettuare tutte le attività previste dalla nostra associazione la si crea e poi si propone una cena aperta, dove i soci comprano con un fondo messo a disposizione appositamente e si cerca di rientrare nelle spese con il costo pro capite della cena.

Io faccio parte di un'associazione musicale, che insegna musica agli studenti, e per farvi parte verso la quota di associazione (che si paga all'ingresso) più il costo delle lezioni, cioè quello del servizio che ricevo. Possono esistere più associazioni: anche l'esempio del doposcuola calza a pennello, perchè i soci possono essere più di uno e occuparsi di varie attività. In questo caso non siamo noi a proporci dove serviamo, ma loro a venire a chiedere a noi il servizio.
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